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Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

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Riferimenti Normativi


Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

Sezione non di pertinenza delle istituzioni scolastiche

Sezione non di pertinenza delle istituzioni scolastiche in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente attraverso graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da ciascuna scuola


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