Collegio Docenti

Organo tecnico con compiti specifici nell’organizzazione degli aspetti educativi, istruttivi e formativi della scuola.

Cosa fa

 

Composizione
Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo, dai supplenti, limitatamente alla durata della supplenza, nonché dai docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano in servizio nella singola autonomia scolastica. È presieduto dal dirigente scolastico. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe

Articolazioni

Il Collegio docenti può articolarsi nei cosiddetti “dipartimenti disciplinari” o “commissioni” per ogni materia o per materie affini o per ogni area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica (es. concordare scelte comuni in relazione alle attività didattico-metodologico o all’individuazioni di linee comuni dei piani di lavoro individuali sempre nel rispetto della libertà di insegnamento)

Competenze previste dal Testo Unico (D.L.vo del 16 aprile n. 297/94)
Il collegio dei docenti:

  • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  • formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
  • delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
  •  promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
  • elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;
  • elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
  • elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
  • nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del TU;
  • esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
  • esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;
  • esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
  • si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

 

Inoltre, al Collegio docenti competono:

▪ l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa o PTOF e le successive eventuali sezioni interessate alle modifiche o integrazioni (es. Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica): il documento è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, termine ordinatorio che negli ultimi anni scolastici è stato prolungato fino all’inizio della fase delle iscrizioni, considerata l’importanza del Piano triennale nella presentazione dell’offerta formativa;

▪ la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle modalità di comunicazione tra scuola e famiglia;

▪ la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni;

▪ la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e per l’assegnazione del credito scolastico;

▪ la definizione del numero minimo di prove orali e scritte per singola disciplina, dei tempi e delle modalità per la presentazione di progetti di attività extracurricolari;

▪ l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi iniziali e dei progetti di attività extracurricolari;

▪ la definizione, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa attribuita alle Istituzioni scolastiche dall’art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, coordinamenti disciplinari o dipartimenti disciplinari;

▪ le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica;

▪ il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione; ▪ l’approvazione, in relazione agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;

▪ l’esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto;

▪ l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al PTOF;

▪ la designazione dei tutor dei docenti nell’anno di formazione;

▪ la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;

▪ la ratifica dei regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali modifiche;

▪ l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da normale attività didattica.

 

Organizzazione e contatti

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